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Asseverazioni di perizie e traduzioni

I giorni dedicati sono sempre il martedì e il giovedì dalle 10:00 alle 13:00 nella stanza n. 5, primo piano, tlf.: 0734 282239.

Occorre prendere appuntamento previamente (Tribunale di Fermo - Cancelleria del Lavoro - Asseverazioni, con registrazione della persona giurante e indicazione della persona nel cui interesse l'atto è da asseverare)


IMPORTANTE:

  1. Tutti gli atti debbono essere portati in ORIGINALE COPIA, incluso il verbale, con le marche già applicate, possibilmente (marche da bollo € 16,00 ogni 4 facciate (ovvero ogni 100 righe, cioè 25 righe per pagina);
  2. Occorrono, oltre alle carte di identità, i CODICI FISCALI del giurante (perito o traduttore) e della persona nel cui interesse il giuramento è fatto;
  3. Per ogni appuntamento si possono giurare solo due atti. Nel caso di dover consegnare più di due, essi saranno lasciati in cancelleria e ritirati il giono seguente utile per le asseverazioni (sempre martedì o giovedì).    

NORMATIVA:

Art 5 R.D. 9/10/1922. n 1366, D.P.R. 396/2000, D.P.R. 445/2000.

La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia o traduzione costituisce reato ai sensi del Codice Penale.

L'asseverazione della traduzione è un procedimento che prevede la pronuncia di una formula resa dinanzi ad un pubblico ufficiale e la stesura e firma di un verbale; essa attesta la corrispondenza tra il testo sorgente (atti, certificati, contratti, attestati e altri tipi di documenti giuridici o giuridicamente vincolanti, inclusi quelli personali, come passaporti e patenti) e il testo tradotto, affinché la traduzione abbia la stessa validità legale dell'originale.     


CHI PUO' RICHIEDERLA:

Chiunque ne abbia la competenza e sia maggiorenne può giurare una perizia/traduzione davanti a un cancelliere o a un notaio, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del perito/traduttore, né all'eventuale luogo di iscrizione all'albo professionale.

Il traduttore può essere sia persona iscritta agli albi del Tribunale e della Camera di Commercio, sia persona non iscritta, ma sempre diversa dall'interessato (NON è consentito asseverare una traduzione per sè stessi).

Il traduttore si assume la responsabilità, tramite il giuramento, di aver tradotto fedelmente il testo sorgente.


COME SI RICHIEDE - DOCUMENTI NECESSARI:

II modulo di giuramento per periti e traduttori, iscritti o non all'albo CTU, va compilato e composto nel rispetto della sequenza sotto indicata:

PERIZIA:

  1. Testo della perizia
  2. Modulo di giuramento
  3. Allegati

TRADUZIONE:

  1. Testo originale
  2. Traduzione
  3. Modulo di giuramento

Si ricorda che, per consentire le operazioni di riconoscimento, è necessario esibire un documento di identificazione valido ed originale che riporti anche l'indicazione della residenza attuale.

I cittadini extracomunitari devono indicare sul verbale di giuramento anche gli estremi del permesso di soggiorno (numero identificativo, data di rilascio e di scadenza, autorità rilasciante) che deve essere esibito in originale.


COSTI:

Sulla perizia/traduzione va apposta una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (ovvero ogni 100 righe, cioè 25 per ogni foglio), compreso il verbale di giuramento a partire dalla prima facciata:

  • Le marche da € 16,00 vanno applicate sulla perizia;
  • Gli allegati alla perizia sono invece soggetti al bollo di € 1,00 per ogni singolo allegato,
  • Le fotografie sono invece soggette al bollo di € 1,00 ogni n.2 fotografie;

Le perizie/traduzioni esenti da bollo (adozioni, borse di studio, divorzio, lavoro e previdenza, ecc.) devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevedono l'esenzione:

Nel caso di esenzione dall'imposta di bollo, si riporterà, completandola, la seguente dicitura: "Esente da bollo ai sensi dell'art. __________ Legge n. __________ anno __________"  

NOTA BENE: l'attività di asseverazione delle traduzioni innanzi al cancelliere è assoggettata al versamento dell'imposta di bollo, anche nel caso in cui la traduzione giurata o l'asseverazione abbia ad oggetto certificati rilasciati all'estero in materia di stato civile o anche rilasciati dallo Stato italiano, ma da tradurre in lingue straniera.
Circolare del Ministero della Giustizia m_dg.DAG.29/09/2021 n. 195344


Se la perizia o la traduzione deve essere trasmessa all'estero, è necessario legalizzare la firma del cancelliere nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo (PIANO TERRA, STANZA N.31 - UFFICIO DEL CASELLARIO, DAL LUNEDI' AL GIOVEDI' ORE 09:00 - 12:00).


NOTA BENE: OGNI TRADUZIONE DEVE RIPORTARE SULL'ULTIMA PAGINA, PRIMA DEL VERBALE DI GIURAMENTO, LA FIRMA DEL TRADUTTORE.
PUO' ESSERE ALTRESI' RIPORTATA LA DATA IN CUI è STATA REDATTA LA TRADUZIONE.
LA FIRMA DA APPORRE SUL VERBALE Dl GIURAMENTO VA APPOSTA IN PRESENZA DEL CANCELLIERE.

Le asseverazioni giurate delle perizie e/o delle traduzioni si effettuano SOLTANTO i giorni dedicati e sempre previo PREVIO APPUNTAMENTO con registrazione della persona giurante e indicazione della persona nel cui interesse l'atto è da asseverare.

Per richiedere ulteriore informazione:

  • Tlf.: 0734 282239 - Stanza n. 4 (Piano n. 1)

Lista degli allegati

Allegati

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